Art. 4.
(Difesa dell'ambiente marino
e del patrimonio archeologico e storico).

      1. Resta fermo quanto disposto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 61, in relazione all'istituzione di zone oltre il limite esterno del mare territoriale nelle quali l'Italia esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e storico.